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Immagine del redattoreValentino Pavan

AUTORIZZAZIONE SANITARIA E DIRETTORE SANITARIO

Le disposizioni principali e le novità del 2023



· 2017 Legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza")

La legge in vigore dal 29 agosto 2017 prevede l'obbligo per le società operanti come attività odontoiatrica di dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'Albo degli odontoiatri che potrà svolgere questo incarico in una sola struttura.

La mancata osservanza della norma comporterà "la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. (*)


· 2021 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”.

“Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all’ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l’esercizio del potere disciplinare nei con- fronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all’incarico”.


Le modifiche approvate tolgono il vincolo di iscrizione all’Albo della provincia dove la struttura sanitaria esercita, ma introducono l’obbligo di comunicare l’assunzione dell’incarico allo stesso Albo, che diventa competente per potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario, anche se iscritto ad altro Albo.


· (*) 2023 la Conferenza Stato-Regioni ha dato il parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale concernente regolamento in materia di sospensione delle strutture che esercitano attività odontoiatrica ai sensi dell’art. 1, comma 156, della legge 4 agosto 2017 n.124.


La principale novità riguarda l’attività di vigilanza e sospensione dell’autorizzazione sanitaria per le strutture obbligate a dotarsi di un direttore sanitario.

Ogni regione dovrà dotarsi di un ufficio per verificare le informazioni inviate dalle strutture che intendano farsi autorizzare. L’ufficio può disporre accertamenti, diffidare la struttura a correggere irregolarità, sospendere l’autorizzazione e revocarla in caso di ripetute violazioni ovvero revocare la sospensione se le cose si sono messe a posto.

In caso di accertate violazioni della normativa, “l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio secondo l'ordinamento regionale diffida la struttura a provvedere all'adeguamento alla normativa vigente entro il termine massimo perentorio di novanta giorni dalla predetta diffida”.

Autorizzazione sanitaria che sarà sospesa nel caso, trascorsi i novanta giorni, la struttura non abbia ottemperato alle mancanze contestate. La sospensione e la conseguente chiusura “durerà fino a quando non sia accertata la rimozione delle cause che hanno determinato il relativo provvedimento”.


Le strutture autorizzate all'esercizio di attività odontoiatrica inviano con cadenza almeno quinquennale, all'ufficio competente per le attività di vigilanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura circa la permanenza dei requisiti minimi previsti dalla normativa sul direttore sanitario.


Per informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti:

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